Nel 2021 partirà la lotteria degli scontrini. Il nuovo metodo di contrasto all’evasione fiscale che incentiva i consumatori a scegliere metodi di pagamento tracciabili e favorisce l’abbandono del denaro in contante. Tale lotteria degli scontrini punta a stimolare il corretto adempimento degli obblighi Iva e promette a tutti i consumatori che utilizzano carte e bancomat lauti premi in denaro.
L’avvio era previsto per il 1° gennaio 2021, ma il decreto Milleproroghe ha spostato la data di inizio. Al momento la partenza è fissata per il 1° febbraio 2021, ma non c’è ancora l’ufficialità. Entro il primo giorno di febbraio si saprà la data esatta di avvio.
Rimangono invariati i premi in palio. Non appena partirà la lotteria, ci saranno 15 estrazioni settimanali dove i consumatori potranno vincere 25.000 euro e i negozianti 5.000 euro. Le estrazioni mensili, invece, saranno 10 e metteranno a disposizione dei consumatori 100.000 euro e 20.000 euro per i negozianti. Ci sarà anche un maxi-premio di fine anno, che equivale a 5 milioni di euro per i consumatori e a 1 milione per i negozianti.
Per partecipare alle estrazioni della lotteria degli scontrini, non basta però l’utilizzo del cashless, ma, dal 1 Dicembre 2020, bisogna munirsi del codice lotteria che si trova sul portale www.lotteriadegliscontrini.gov.it. Tale codice lotteria consente l'identificazione ai fini dell'assegnazione dei premi. Una volta generato, infatti, dovrà essere stampato o salvato e mostrato all'esercente.
Per ottenere il codice non sono necessarie le credenziali per l’accesso ai servizi online del Fisco in quanto il portale lotteria prevede un’area pubblica per il rilascio. Sarà, però, indispensabile possedere le credenziali SPID, Fisconline o CNS per poter accedere all’area riservata del Portale Lotteria, mediante il quale consultare i propri biglietti virtuali e controllare le vincite.
Potranno partecipare alla lotteria degli scontrini tutte le persone fisiche maggiorenni residenti in Italia che effettuano acquisti di beni o servizi tramite pagamenti tracciabili, fuori dall’esercizio di attività di impresa, arte o professione.
La partecipazione non sarà quindi obbligatoria, ma facoltativa: solo chi comunicherà il proprio codice lotteria al commerciante, al momento dell’emissione dello scontrino, potrà concorrere alle estrazioni dei premi mensili ed annuali previsti. La partecipazione alla lotteria, dunque, avverrà per ogni acquisto al quale viene applicato il codice. Per ogni euro speso verrà assegnato un biglietto virtuale per partecipare alla lotteria degli scontrini. Si avrà diritto ad un massimo di 1000 biglietti virtuali per acquisti di importo pari o superiore a 1000 euro. Nel caso di spese superiori ad un euro, la cifra decimale superiore a 49 centesimi produrrà comunque un altro biglietto virtuale.
Va ricordato che il gioco a premi anti evasione si lega all’obbligo di memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi per tutti gli operatori IVA, il cosiddetto scontrino elettronico. Il codice rilasciato, infatti, verrà trasmesso, insieme ad altri dati, dal titolare di partita IVA all’Agenzia delle Entrate che, a sua volta, fornirà le informazioni necessarie per l’estrazione a sorte all’Agenzia dei Monopoli.
Secondo le nuove regole dal Decreto legge collegato alla Manovra, i dati che gli esercenti dovranno trasmettere non riguarderanno solo i corrispettivi giornalieri, ma anche i dettagli della singola operazione, ovvero: data; importo; modalità di pagamento; codice lotteria del cliente.
In questo modo l’Agenzia delle Entrate potrà attuare i processi automatici di estrazione a sorte. Pertanto, per la corretta trasmissione dei dati è obbligatorio entro il 1° gennaio 2021 aver adeguato i registratori di cassa telematici.
L’Agenzia, inoltre, invita gli esercenti che utilizzano i registratori telematici a:
verificare con il laboratorio presso il quale hanno acquistato il registratore che il relativo software sia aggiornato per memorizzare e trasmettere i dati della lotteria (TAKOBI è già aggiornato);
collegare il registratore con il sistema di pagamento elettronico (POS o altri sistemi omologati);
dotarsi di un lettore ottico di codici a barre per registrare in automatico il codice lotteria presentato dal cliente senza incorrere in eventuali errori.
I soggetti che utilizzeranno la procedura web dell’Agenzia delle Entrate per l’invio dei dati, dovranno inserire manualmente il codice lotteria in fase di compilazione del documento commerciale, utilizzando l’apposito campo messo a disposizione.
Va anche ricordato che il codice lotteria deve essere inserito prima dell’emissione del documento commerciale, ovvero al momento della rilevazione dell’operazione sul registratore o sulla procedura web. Il documento emesso dall’esercente deve riportare sia il codice lotteria, sia l’evidenza dell’importo pagato mediante mezzi elettronici.
Infine, l’esercente potrà verificare i documenti trasmessi mediante il servizio di consultazione disponibile sul sito Fatture e Corrispettivi e, in caso di vincita, riceverà apposita comunicazione dall’Agenzia delle Dogane e Monopoli. L’informazione sarà comunque disponibile anche nell’area riservata del portale lotteria. Nel caso di vincita da parte del consumatore sarà attribuito un premio anche all’esercente.
Come per gli acquirenti i premi attribuiti non dovrebbero essere soggetti a tassazione. Qualora il commerciante si rifiutasse di comunicare i dati del cliente all’Agenzia delle Entrate, il consumatore potrà segnalarlo sul portale della lotteria contribuendo alla predisposizione delle liste di professionisti ed imprese a rischio evasione, nei confronti dei quali si concentreranno i controlli dell’Agenzia delle Entrate.